Statuto
STATUTO
Associazione Veterani PompieriBellinzona e dintorni
A DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE
Con la denominazione "Società Veterani Pompieri Bellinzona e dintorni" è costituita dal 27 marzo 1926, una società retta dal presente statuto e dagli art. 6 e seg. del CC.
La società é apartitica ed aconfessionale.
La sede della società è presso il domicilio del Presidente, se non sarà disposto diversamente dal comitato.
La sua durata è illimitata
ART.2
SCOPO SOCIALE
a) La società ha lo scopo di infondere e mantenere lo spirito di collegialità, la camerateria, la concordia e la solidarietà fra i veterani pompieri locali, delle altre società consorelle del Cantone, nella Confederazione e all’estero.
b) stabilire contatti con le autorità, enti, società e con i Corpi Pompieri.
ART.3
VESSILLO
La società ha in dotazione un proprio vessillo raffigurante la denominazione sociale.
Il vessillo dovrà presenziare a tutte le manifestazioni ufficiali, alle onoranze funebri
dei soci e ad eventuali altre richieste.
ART.4
RESPONSABILITÀ
La società risponde delle sue obbligazioni soltanto con il proprio patrimonio sociale.
E' perciò esclusa ogni responsabilità personale dei soci e degli organi della società.
ART.5
PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio sociale si fonda:
-
-
-
-
ART.6
QUOTE SOCIALI ANNUE
La quota sociale annua è fissata dall’assemblea generale ordinaria e rimane tale fino a nuova modifica.
I soci onorari ed i soci degenti in una casa anziani non sono tenuti al pagamento della tassa.
La tassa sociale deve essere versata entro il 30 settembre.
B) ORGANIZZAZIONE
ASSEMBLEA GENERALE
ART.7
FUNZIONE
L’assemblea generale dei soci è l’organo superiore della società.
ART.8
CONVOCAZIONE
a) Modo della convocazione
L’assemblea generale dei soci è convocata almeno due settimane prima della data della riunione
mediante comunicazione personale ai soci.
Le trattande saranno menzionate nella convocazione.
Le proposte di modifica degli statuti saranno depositate per esame presso il comitato della società, che sarà fatta menzione nell’avviso di convocazione.
Nessuna decisione può essere presa validamente, senza che la relativa trattanda sia stata portata all’ordine del giorno, eccezione fatta per la decisione concernente, la convocazione di un’assemblea generale straordinaria.
Non è invece necessario di annunciare le proposte sulle quali non sarà esperita votazione.
ART.9
b)Assemblea generale ordinaria
L’assemblea generale ordinaria si riunisce su convocazione del comitato, una volta l’anno,
al più tardi entro il 31 marzo.
ART.10
b) Assemblea generale straordinaria
L’assemblea generale straordinaria è convocata:
-
-
-
L’assemblea generale straordinaria deve essere convocata entro i 30 (trenta) giorni
seguenti la richiesta.
ART.11
COMPETENZE
L’assemblea generale ha il diritto in delegabile :
a)-
b)-
c)-
d)-
e)-
f)-
g)-
h)-
i)-
j)-
k)-
l)-
m)-
n)-
o)-
p)-
q)-
r)-
s)-
t)-
ART.12
FUNZIONAMENTO
L’assemblea generale è presieduta dal presidente del comitato, qualora si procedesse a nomine statutarie, dal presidente del giorno eletto dall’assemblea stessa.
Il segretario cura la redazione del verbale, che menzionerà le decisioni e le nomine, come pure le dichiarazioni di cui i soci chiedono l’annotazione.
Il verbale, destinato per l’archivio, dopo relativa lettura e approvazione del comitato, deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
ART.13
a) Diritto di partecipazione e di voto
Hanno diritto di partecipare all’assemblea generale ordinaria e straordinaria
-
-
ART.14
b)Quorum
Il quorum è fissato ad un 1/10 (decimo) dei soci.
Non si raggiungesse il quorum, si procederà ad una seconda convocazione
di un’assemblea posticipata di un quarto d’ora che permetterà di deliberare indipendentemente dal numero dei partecipanti.
ART.15
COMITATO
Il comitato si compone di sette membri, è nominato per un periodo di tre anni.
E' fatta riserva per le dimissioni e decessi: i nuovi membri di comitato, nominati dall’assemblea generale, portano a termine il mandato di coloro che sono sostituiti.
Le rielezioni sono consentite.
Il comitato distribuisce le cariche nel suo seno.
Il comitato è convocato dal suo presidente, quando gli affari lo esigono, almeno una volta l’anno.Ciascun membro può domandare la convocazione del comitato: la relativa seduta deve avvenire nei successivi 20 (Giorni) dalla richiesta.
ART.16
FUNZIONAMENTO
Il comitato può validamente deliberare allorquando siano presenti almeno quattro membri.
Il comitato prende le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti.
In caso di parità, il voto del presidente è decisivo.
Le decisioni del comitato devono essere verbalizzate ed il verbale, letto e approvato,
prima di essere archiviato deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
ART.17
COMPETENZE
Il comitato in particolare ha i seguenti compiti:
a)-
b)-
c)-nomina il cassiere (anche con la nomina di segretario) al quale è conferito il diritto di firma individuale per l’espletamento dei suoi compiti
d)-
e)-
f)-
g)-
h)-
i)-
UFFICIO DI CONTROLLO
ART.18
COMPOSIZIONE
L’assemblea nomina due revisori e un supplente.
I revisori non possono essere designati fra i membri di comitato e/o i loro famigliari.
I revisori eletti restano in carica per tre anni e sono rieleggibili
In caso di dimissioni di un revisore l’assemblea generale ordinaria provvederà alla nomina di un
nuovo membro.
ART.19
COMPETENZE
La commissione di controllo controlla che la gestione contabile sia tenuta in modo corretto e corredato dai documenti giustificabili e che l’attività della società sia conforme agli statuti e alle disposizioni delle leggi vigenti.
La commissione di controllo presenta un rapporto all’assemblea generale ordinaria sulla situazione finanziaria e sui conti presentati. Una copia di detto rapporto dovrà essere consegnata al comitato, al più tardi prima dell’inizio dell’assemblea generale ordinaria.
ART.20
CHIUSURA CONTI
L’esercizio annuale inizia il 1. gennaio e termina con il 31 dicembre d’ogni anno.
C) FUNZIONAMENTO
ART.21
DEFINIZIONE DI QUALITÀ DI SOCIO
La società è costituita di soci attivi e onorari.
ART.22
a) Soci attivi
A socio attivo sono ammesse tutte quelle persone che, in conformità del presente statuto, intendono promuovere e sostenere gli interessi della società, in particolare tutti gli ex pompieri attivi.
Art. 23
b)Soci onorari
L’assemblea generale può nominare socio onorario, persone ritenute particolarmente meritevoli per il loro impegno nel promovimento dello scopo sociale, nonché a soci benemeriti, per donazioni o che lasciano dei lasciti.
ART.24
PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
a) Dimissioni
Le dimissioni dei soci avvengono mediante dichiarazione scritta.
ART.25
b) Esclusione
Se un socio dovesse mancare gravemente agli obblighi o con il suo comportamento compromettere la reputazione della società, l’assemblea generale potrà escluderlo dalla stessa. L’esclusione può essere pronunciata senza indicazione del motivo (art. 72 CC).
ART.26
NOMINA PRESIDENTE ONORARIO
Il comitato propone all’assemblea la nomina di presidente onorario, per periodi intensi d’attività e d’attaccamento alla società.
ART.27
DOVERI DI SOCIO
Tutti i soci sono tenuti a seguire ed a rispettare le direttive ed i regolamenti emanati dal comitato e dagli organi competenti della società. Essi sono parimenti tenuti a adempiere gli obblighi previsti nel presente statuto.
D) DISPOSIZIONI FINALI
ART.28
SCIOGLIMENTO
Ridotta la società a 10 (dieci) soci, alla fine della legislazione triennale, lo scioglimento della società potrà essere pronunciato dall’assemblea generale straordinaria, convocata con una sola trattanda all’ordine del giorno. Sono espressamente riservati gli art. 77 e 78 del CC.
Il patrimonio sociale, dovrà essere consegnato al Corpo Civici Pompieri di Bellinzona, il quale lo terrà a disposizione d’ogni eventuale altra società che dovesse sorgere con lo stesso scopo sociale.
Al termine di dieci anni non fosse ricostituita un’altra società che abbia i medesimi scopi di quella sciolta, la somma sarà devoluta definitivamente al Corpo Civici Pompieri di Bellinzona.
Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea generale dei soci del
Sabato 23
marzo 2019
ed annulla e sostituisce i precedenti.
Il presidente Il segretario-cassiere
Alberto Tamagni Piergiorgio Pellencini
ed annulla e sostituisce i precedenti.
Il presidente Il segretario-
Alberto Tamagni Piergiorgio Pellencini